BONUS FACCIATE

Milano, 4 gennaio 2020

 

Oggetto:          Circolare 3.2020 – Bonus facciate, prime indicazioni

 

 

Generalità

La Legge Finanziaria per il 2020 (Legge 160/19 30 dicembre 2019) prevede un’interessante agevolazione relativa al recupero[1] delle spese sostenute nel corso del 2020 a fronte di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici, cosiddetta appunto “BONUS FACCIATE”.

Si recupera il 90% della spesa sostenuta nel corso del 2020.

Il recupero avviene in rate costanti in 10 anni tramite detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Non esiste un limite massimo di spesa (a differenza delle agevolazioni ristrutturazione o risparmio energetico).

 

Oggetto dell’agevolazione

Si tratta delle “zone opache della facciata” (quindi esclusi impianti, cavi, grondaie e infissi), balconi, ornamenti e fregi di edifici situati nelle zone A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente edificate) del dm 1444/68.

Le opere agevolabili sono le seguenti:

-          gli interventi finalizzati al recupero o restauro

-          sola pulitura;

-          sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).[2]

 

 

 

Pagamento

Si tratta delle spese “sostenute” pertanto si è portati a ritenere come il pagamento delle fatture del fornitore sia “tracciato” e debba indicare il fornitore e il numero della fattura.

Si attendono istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla modalità specifica di pagamento se con “bonifico ristrutturazione” e conseguente ritenuta della banca disponente a carico del fornitore beneficiario.

 

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Lo Studio è a disposizione dei signori Clienti per ogni ulteriore ragguaglio e/o delucidazione.

 

Con vivissima cordialità e i migliori auspici per il nuovo anno,

 

 

Dr. Andrea Manessi



[1]  Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista un una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.

[2]   Se i lavori di rifacimento della facciata (che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna) riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al DM 26.6.2015 e i requisiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B al DM 11.3.2008, con riguardo ai valori di trasmittanza termica.

 

Scritta il 04/01/2020